17 maggio 2013

La difesa facoltativa di enti da parte dell'Avvocatura dello Stato


Nel motivo di ricorso principale è dedotta, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del principio desumibile dal R.D. n. 1611 del 1933, artt. 1 e 43, del D.P.R. n. 30 del 1985 , art. 5, n. 21 e art. 75 c.p.c., nell'interpretazione datane dalla Corte di cassazione, secondo cui non è richiesta una delibera di conferimento della procura ad litem all'Avvocatura generale dello Stato, atteso che il consenso al promuovimento della lite da parte del consiglio di amministrazione costituisce atto interno dell'ente e non rilevante all'esterno.

Il motivo è fondato.

E' giurisprudenza costante di questa Corte che "non solo nell'ipotesi di rappresentanza obbligatoria (come per l'AIMA: cfr. Cass. 14375/00), ma anche in quelle di rappresentanza e difesa facoltativa di enti da parte dell'Avvocatura dello Stato non è necessario che, nei singoli giudizi, l'ente rilasci uno specifico mandato all'Avvocatura medesima nè che questa produca il provvedimento del competente organo dell'ente recante l'autorizzazione del legale rappresentante ad agire od a resistere in causa, escludendo il R.D. n. 1611 del 1933, artt. 1 e 45, che l'Avvocatura necessiti di alcuna forma di mandato ed essendo eventuali divergenze tra organi, sulla opportunità di promuovere la lite o di resistere a lite da altri proposta, impedite o composte intra moenia dalla previsione della L. n. 103 del 1979, art. 12, sì che la stessa assunzione di iniziativa giudiziaria, anche nella forma dell'impugnazione, da parte dell'Avvocatura dello Stato con riguardo a tali organi od enti, comporta la presunzione juris et de jure di esistenza di un valido consenso e di piena validità dell'atto processuale compiuto e lascia nell'ambito del rapporto interno le questioni attinenti alla inosservanza di regole (nella specie contenute in uno statuto approvato con D.P.R.) di formazione del consenso stesso" (Cass. n. 4564/2003; conf. n. 17991/2005, n. 22021/2005, n. 11573/2008).

Cass. civ. Sez. I, Sent., 13-03-2013, n. 6228


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