06 gennaio 2013

Doppia comparsa conclusionale


Invero, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, deve ritenersi che la presenza in giudizio di più difensori della parte non autorizzi i medesimi a moltiplicare gli atti tipici previsti dalla legge per la difesa del proprio assistito, tra i quali rientra la redazione della comparsa conclusionale prevista dall'art. 190 cod. proc. civ.. Il potere di compiere l'atto difensivo va infatti riferito al diritto della parte di difendersi e di contraddire nel giudizio, che, esercitatile a mezzo della difensore, è e rimane unico a prescindere dalla circostanza che essa sia assistita da più avvocati. Ne deriva che l'avvenuto deposito della comparsa conclusionale da parte di uno dei difensori consuma il diritto della parte di compiere la relativa attività difensiva, che non può pertanto essere duplicata dall'altro avvocato. Ciò anche a tutela del diritto di difesa della controparte dal momento che, prevedendo la legge il deposito di una sola comparsa conclusionale per ciascuna parte costituita, potrebbe ben venire compromesso dalla legittima convinzione che l'avversario abbia compiutamente esercitato la propria difesa con la prima comparsa conclusionale e che ad essa sola si debba contraddire con la memoria di replica.

Il motivo deve tuttavia essere disatteso per mancanza di decisività, dal momento che il ricorso nemmeno deduce che la seconda comparsa conclusionale sia stata esaminata e presa in considerazione dal giudicante e, quel che più rilevante, ne abbia influenzato in modo determinante la decisione. Mancanza che impedisce di ritenere la sentenza impugnata nulla per derivazione, ai sensi dell'art. 159 c.p.c., comma 1, non risultando dimostrato nè allegato il rapporto di dipendenza tra l'atto nullo e la decisione impugnata.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-11-2012, n. 21472


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