06 gennaio 2013

Animus possidendi


Alla stregua dell'adottata motivazione, rispondente a criteri di logicità ed adeguatezza, la Corte territoriale ha, perciò, legittimamente fatto conseguente applicazione della consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 15145 del 2004 e Cass. n. 14092 del 2010), secondo la quale chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo de "corpus", ma anche dell'animus", specificandosi che quest'ultimo elemento può essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, sicchè è allora il convenuto a dover dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale o di altro genere non idoneo per un possesso "ad usucapionem", con la conseguenza che, in difetto dell'assolvimento di questo onere probatorio, si deve considerare sussistente anche l'"animus possidendi". Oltretutto è risaputo (cfr. Cass. n. 8422 del 2003 e, da ultimo, Cass. n. 7757 del 2011, ord.) che, in tema di possesso, l'"animus possidendi" che, ai sensi dall'art. 1141 c.c., comma 1, si presume in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o altro diritto reale, non è escluso dalla consapevolezza nel possessore di non avere alcun valido titolo che legittimi il potere, posto che l'animus possidendi consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria mediante l'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale, indipendentemente dall'effettiva esistenza del relativo diritto o della conoscenza del diritto altrui.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-11-2012, n. 21470


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