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13 novembre 2012
Distinto documento allegato al contratto conosciuto e approvato per "relationem".
Le considerazioni svolte comportano altresì, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, che allorquando i contraenti fanno riferimento alla disciplina fissata in un distinto documento al fine dell'integrazione della regolamentazione negoziale, le previsioni di quella disciplina si intendono conosciute e approvate per "relationem", assumendo pertanto il valore di clausole liberamente concordate senza necessità di una specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341 cod. civ. (Cass. 7197/2011; 17646/2002; 15405/2001; 8420/2000; 5578/2000); e smentiscono quanto sostenuto dai ricorrenti, per un verso che S.A. nell'accordo integrativo si sia limitato ad aderire ad un negozio interamente predisposto dalle altre parti, e nel contempo, e contraddittoriamente, che egli abbia invece assunto con detta scrittura non l'identica obbligazione del padre, come accertato dalla sentenza impugnatala quella affatto diversa equiparabile ad una sorta di garanzia.
Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-10-2012, n. 18041
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