13 novembre 2012

Inadempimento agli obblighi informativi.


Il ricorrente ricollega alla inosservanza degli obblighi informativi, di cui all'art. 21 del t.u.f. e art. 26 ss. del reg. Consob n. 11522 del 1998, una causa di impedimento alla espressione libera e consapevole del consenso da parte del cliente-risparmiatore, asseritamente rilevante in quanto idonea a inficiare il contratto per errore essenziale, cadendo sulla natura o sull'oggetto del contratto o su una sua qualità determinante (art. 1429 c.c., nn. 1 e 2).

Questa Corte ha già avuto occasione di osservare che le informazioni che debbono essere preventivamente fornite dall'intermediario (a norma della previgente L. n. 1 del 1991, art. 6, in materia di intermediazione mobiliare) "non riguardano direttamente la natura e l'oggetto del contratto, ma (soltanto) elementi utili per valutare la convenienza dell'operazione e non sono quindi idonee ad integrare l'ipotesi della mancanza di consenso" (Cass. n. 19024 del 2005). Ciò fa escludere non solo la nullità del contratto per mancanza di uno dei requisiti fondamentali previsti dall'art. 1325 c.c., qual è il consenso-accordo (come nell'ipotesi considerata nel precedente richiamato), ma anche, almeno in via di principio, la sua annullabilità per errore. Ciò di cui il ricorrente si duole, infatti, non è di avere acquistato un titolo diverso (o con caratteristiche diverse) da un altro, ma di avere acquistato un titolo che non ha avuto il positivo andamento sperato. L'eventuale inadempimento agli obblighi informativi può essere alla base di una valutazione errata da parte dell'investitore, le cui intenzioni o previsioni ed aspettative in ordine al risultato economico del contratto restano tuttavia confinate, di regola, nel campo dei motivi o delle soggettive valutazioni circa la convenienza economica dell'affare.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-10-2012, n. 18039

Nessun commento: