31 maggio 2012

Indennità per la perdita dell'avviamento commerciale e studio medico

"Il criterio cui va dunque improntata la soluzione del problema relativo alla qualificazione come commerciale o professionale dell'attività svolta in un immobile, da cui dipende la spettanza o no al conduttore dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale di cui alla L. n. 392 del 1978, art. 34 (che l'art. 35 esclude per gli immobili destinati, tra l'altro, all'esercizio di attività professionali), è quello della prevalenza del tipo di attività esercitata. E ciò quand'anche quell'attività sia imprenditoriale e sia esercitata in forma societaria, com' è stato chiarito con dovizia di argomenti da Cass., n. 8291/1992.


Ma il collegare il giudizio di prevalenza dell'attività medica su quella organizzativa al rilievo che, in una clinica privata, se non vi fosse esercizio di attività medica, l'organizzazione imprenditoriale perderebbe la sua funzione, è giuridicamente errato in quanto l'assunto è sempre vero ed è pertanto tale da impedire quella valutazione comparativa che la norma (intesa come risultato dell'interpretazione di una disposizione di legge) impone e che la Corte d'appello ha ritenuto di dover compiere.


Viene invece in rilievo la consistenza degli elementi di supporto che sono volta a volta apprestati in funzione dell'esercizio dell'attività medica, da quelli burocratici a quelli tecnici, che in una casa di cura privata appaiono solitamente prevalenti, anche in considerazione del fatto che la direzione della clinica è in grado di scegliere il personale medico e paramedico di cui avvalersi, sicchè tendenzialmente difetta quell'intuitus personae costituente la ratio della deroga posta dalla L. n. 392 del 1978, art. 35 per quanto concerne le attività professionali. L'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale non potrà essere dunque ordinariamente disconosciuta, a meno che non sia dato di ritenere che, per particolarissime ragioni, l'inserimento funzionale dell'immobile nell'attività di impresa non fosse in concreto suscettibile di influire sul volume degli affari realizzato."

Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-05-2012, n. 8558

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