19 giugno 2012

Spoglio, turbativa e compromissione dell'esercizio del possesso

"Sono invece fondate le censure relative al vizio di motivazione, rispetto alle quali il fatto controverso, nei due motivi appare sufficientemente specificato. Nelle controversie possessorie l'estensione e le modalità del possesso, che vanno individuate alla stregua della pratica dell'anno precedente ex art. 1066 c.c, è sempre necessario che la modifica dello stato dei luoghi comprometta in modo giuridicamente apprezzabile l'esercizio del possesso (Cass. 10819/01). Il giudice di appello ha sostenuto che era onere di chi lamentava lo spoglio provare di avere esercitato il possesso invadendo anche l'area recintata e ha affermato che il transito veicolare era possibile, con la dovuta attenzione, senza necessità di invadere la zona prima libera e poi recintata con il muretto. La motivazione è incongrua rispetto al thema probandum. Infatti non era controverso che l'area servisse come spazio di manovra, indipendentemente dalla prova (impossibile e non necessaria) che ogni singolo centimetro dell'area fosse concretamente percorso dall'autovettura; ciò che doveva essere provato e che doveva essere oggetto di motivazione, ai fini dell'accoglimento o del rigetto della domanda attrice, era se la modifica dello stato dei luoghi avesse compromesso in maniera apprezzabile l'esercizio del possesso per l'uso che ne era fatto, ossia per l'ingresso e l'uscita dall'abitazione con un autoveicolo.


Sotto questo profilo la motivazione è carente in quanto non offre alcuna specifica indicazione (ad esempio sulla dimensione dell'area di manovra e sull'ampiezza dell'accesso) limitandosi ad un mero rinvio a materiale fotografico senza alcun specifico riferimento agli elementi di rilevanza desunti dalle foto e limitandosi ad un accenno alla distanza del muretto dal filo interno del cancello che, tuttavia, non conoscendosi le dimensioni dell'area di manovra e di accesso è elemento non significativo.


Con questa carente motivazione la Corte di Appello ha concluso che era possibile l'entrata e l'uscita con la dovuta attenzione, mentre doveva accertare e motivare se vi fosse apprezzabile compromissione dell'esercizio del possesso, secondo i principi costantemente affermati da questa Corte secondo i quali: 


- a concretare obiettivamente lo spoglio, non si richiede la totale privazione del possesso, ma è sufficiente una privazione parziale di esso o del compossesso, la quale consegua a qualunque arbitraria modificazione dello stato dei luoghi, e che restringa o riduca le facoltà inerenti al potere esercitato sulla cosa o comunque renda meno comodo l'esercizio del possesso esclusivo o del compossesso;


- pertanto, l'arbitraria riduzione dell'ampiezza di una strada, la recinzione della medesima e il restringimento dell'ingresso ad essa costituiscono altrettanti fatti di spoglio che legittimano la proposizione dell'azione di reintegrazione (Cass. 11/5/1973 n. 1263);


- in tema di tutela possessoria, non ogni modifica apportata da un terzo alla situazione oggettiva in cui si sostanzia il possesso costituisce, spoglio o turbativa, essendo sempre necessario che tale modifica comprometta in modo giuridicamente apprezzabile l'esercizio del possesso, restando invece irrilevante qualsiasi trascurabile disagio (Cass. 6/8/2001 n. 10819: principio affermato in relazione alla costruzione di un muro comportante riduzione di un'area destinata a servitù di passaggio, senza che, però, ne risultasse impedito il transito, anche veicolare; Cass. 12/4/2011 n. 8275 Ord.: principio affermato in relazione alla costruzione di un cancello che non apportava alcuna apprezzabile menomazione del passaggio)."

Cass. civ. Sez. II, Sent., 15-06-2012, n. 9873

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