13 novembre 2012

Presunzione legale e la praesumptio hominis


Il motivo è manifestamente infondato, perchè attribuisce ad una praesumptio hominis il valore di una presunzione relativa di legge, confondendo tra loro i due concetti.

La presunzione legale relativa costituisce una tecnica di normazione (non dissimilmente dalla presunzione assoluta, in cui però l'originaria massima d'esperienza si cristallizza, dando luogo ad un autonomo prodotto normativo), che in presenza di determinati e preconfigurati fatti noti integra la regola del rapporto sostanziale fra le parti, determinando a livello processuale un effetto secondario consistente in una relevatio ab onere probandi, cioè in un'inversione dell'onere della prova altrimenti desumibile dall'art. 2697 c.c.. La presunzione semplice, o praesumptio hominis, è, invece, una regola critica, o di giudizio, che in presenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 2729 c.c. il giudice può formulare nella ricostruzione storica dei fatti di causa. Ne consegue che la presunzione semplice non entra mai a far parte della norma applicabile al rapporto sostanziale, ma si limita ad esprimere il libero convincimento del giudice nell'attività di raccolta e valutazione del materiale probatorio.

Nel caso che qui ne occupa, va osservato che nè i precedenti citati nel motivo (nn. 1300/80, 1384/98 e 8194/01), nè altri affermano che - parentela o amicizia o vicinato tra proprietario e detentore della res implichino una presunzione legale relativa di tolleranza valevole per gli effetti impeditivi del possesso ai sensi dell'art. 1144 c.c., ma solo che la tolleranza è da ravvisarsi tutte le volte che il godimento della cosa, lungi dal rivelare l'intenzione del soggetto di svolgere un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni di amicizia o di buon vicinato con il titolare del diritto.

Da tali relazioni di fatto il giudice di merito può, nel contesto del complessivo e non sindacabile apprezzamento di tutti gli elementi di causa, dedurre o inferire, secondo i casi, l'assenza della componente soggettiva del possesso; ben altro, invece, è affermare - senza alcun supporto di logica giuridica ed alcun conforto giurisprudenziale - che l'art. 1144 c.c. contenga una presunzione legale relativa di tolleranza ove ricorrano le predette situazioni.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 19-10-2012, n. 18053

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