13 novembre 2012

Il sistema tavolare


Nei territori in cui vige il sistema tavolare, il generale principio della incondizionata prevalenza degli acquisti per usucapione su quelli a titolo derivativo è derogato dalla regola della "fede del libro fondiario", sancita dal R.D. 28 marzo 1929, n. 499, art. 5: i primi, se la relativa domanda non è stata precedentemente iscritta, non sono opponibili a chi ha intavolato un diritto reale trasmessogli da colui che dai registri immobiliari ne risultava titolare, salvo che si provi che fosse a conoscenza dell'avvenuta usucapione, o che potesse esserlo impiegando l'ordinaria diligenza (v., per tutte, Cass. 21 marzo 2011 n. 6393). Si tratta dunque di un fatto, presunto iuris tantum, avente consistenza impeditiva, sicchè non compete all'attore in usucapione allegarne l'assenza, ma al convenuto la presenza, pur se è poi esonerato dal darne la dimostrazione. Non sono quindi pertinenti i precedenti invocati nel ricorso, che attengono all'onere non della allegazione, ma della prova.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 19-10-2012, n. 18057

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