13 novembre 2012

Procedimenti possessori e cautelari, l'eccezione al principio generale della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale.


La censura è fondata.

La Corte d'appello ha disatteso l'eccezione di cui si tratta, ritenendo superfluo accertare se lo spoglio fosse avvenuto "nei primi giorni del mese o negli ultimi" del settembre 1997, in quanto la domanda risultava comunque proposta tempestivamente, stante l'applicabilità ai procedimenti possessori della sospensione feriale dei termini, disposta dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742. Questo assunto è infondato, non solo e non tanto perchè, come ha dedotto il ricorrente, "nei procedimenti possessori e cautelari, l'eccezione al principio generale della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, stabilita dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3, in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12), opera con riguardo alla fase a carattere sommario, intrinsecamente caratterizzata dal requisito dell'urgenza" (oltre ai precedenti richiamati nel ricorso, v., da ultimo, Cass. 18 febbraio 2008 n. 3955), ma anche e soprattutto perchè "il termine annuale per chiedere la reintegrazione nel possesso a seguito di spoglio, di cui all'art. 1168 c.c., ha natura sostanziale, atteso che il suo inutile decorso estingue il relativo diritto, e, pertanto, non è soggetto alla sospensione nel periodo feriale, disposta dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742 con riguardo ai termini processuali" (v. Cass. 27 aprile 1981 n. 2530, non recente, ma non contraddetta, per quanto consta, da successive diverse pronunce).

Cass. civ. Sez. II, Sent., 19-10-2012, n. 18058

Nessun commento: