21 novembre 2012

Valutazione delle prove acquisite dai verbalizzanti.


..contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 13, gli organi addetti alla vigilanza sulle violazioni punite con sanzione amministrativa ben possono individuare i responsabili dell'infrazione e raccogliere le relative prove ed, una volta terminata l'attività di accertamento, l'organo accertatore deve provvedere alla predisposizione del rapporto relativo alla violazione contestata, trasmettendolo alla competente autorità amministrativa perchè siano adottati i conseguenti provvedimenti e, cioè, l'emissione di ordinanza ingiunzione o, eventualmente l'archiviazione degli atti. Il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 12, in materia di violazioni al codice stradale affida, in particolare, alla Polizia municipale, alla polizia stradale e di stato i poteri di contestazione immediata, nonchè di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento, con l'efficacia di cui agli artt. 2699 e 2700 c.c.. Erroneamente, quindi, il giudicante ha fondato la decisione sul vizio di eccesso di potere degli agenti accertatori della contravvenzione.

Spetta, peraltro, al giudice di merito, valutare le prove acquisite dai verbalizzanti secondo il suo prudente apprezzamento sicchè erroneamente il Giudice di Pace ha annullato il verbale di accertamento della contravvenzione "per avere gli agenti apoditticamente valutato le circostanze di fatto poste a base dell'infrazione, a danno del ricorrente", omettendo ogni sua valutazione probatoria. Tale statuizione, come rilevato col motivo sub 4), è inficiata dal vizio extrapetizione rispetto alla tesi difensiva del ricorrente,inerente la errata interpretazione e ricostruzione della dinamica del sinistro da parte degli agenti accertatori.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 29-10-2012, n. 18588

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