21 novembre 2012

Esecuzione coattiva di un contratto preliminare e accertamento dell'avvenuto effetto traslativo


Per quel che concerne la declaratoria di inammissibilità della domanda proposta ex art. 2932 cod. civ., secondo l'ormai consolidato orientamento di legittimità, costituisce domanda nuova quella del creditore che, dopo aver invocato l'esecuzione coattiva di un contratto preliminare rimasto inadempiuto, ponendo a base dell'atto introduttivo la richiesta di pronuncia costitutiva ex art. 2932 cod. civ., sostituisce nel corso del giudizio la predetta domanda con una successiva, con la quale chieda una sentenza che accerti l'avvenuto effetto traslativo, qualificando il rapporto pattizio non più come preliminare, ma come vendita per scrittura privata; infatti, si tratta di domande diverse sotto il profilo del "petitum" e della causa "petendi", atteso che nella prima ipotesi l'attore adduce un contratto preliminare con effetti meramente obbligatori, avente ad oggetto l'obbligo delle parti contraenti di addivenire ad un contratto definitivo di vendita per atto pubblico o per scrittura privata autenticata dell'immobile; nella seconda un contratto con efficacia reale, immediatamente traslativo della proprietà dell'immobile per effetto del consenso legittimamente manifestato.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 29-10-2012, n. 18577

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