21 novembre 2012

Legge sull'adozione.


Le censure proposte dalla D., che, per la loro intima connessione, possono essere congiuntamente esaminate, sono fondate.

Deve premettersi che, secondo il costante orientamento di questa Corte ispirato alla valorizzazione del legame naturale posto alla base dell'art. 1 della legge sull'adozione, che attribuisce carattere prioritario al diritto del minore di crescere nella famiglia di origine, si impone un particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità, che non può fondarsi su anomalie non gravi del carattere e della personalità dei genitori, comprese eventuali condizioni patologiche di natura mentale che non compromettano la capacità di allevare ed educare i figli (Cass., 19 marzo 2002, n. 3988; Cass., 26 aprile 1999, n. 4139; Cass., 5 novembre 1998, n. 11112).

In altri termini, una patologia di carattere mentale, non transitoria, di uno dei genitori, ed anche un'anomalia della personalità dello stesso, in tanto può rilevare ai fini della sussistenza dello stato di adattabilità, in quanto si traduca nell'incapacità di allevare ed educare il bambino, coinvolgendolo a tal punto da produrre danni irreversibili al suo sviluppo ed al suo equilibrio psichico (Cass., 18 febbraio 2005, n. 3389; nonchè la recente ord. 12 gennaio 2012, n. 330, nella quale si pone in evidenza l'esigenza di non concentrare l'analisi sulla personalità del genitore, sostituendo alla valutazione rigorosa dello stato di abbandono del minore quella - non determinante ai fini della dichiarazione di adottabilità - relativa alla prognosi di evoluzione della personalità del genitore stesso, sul postulato dell'insostenibile equazione tra l'immaturità anche incolpevole del genitore e l'abbandono del figlio da parte del medesimo).

Benvero, come ribadito anche di recente (Cass., 24 febbraio 2010, n. 4545), la prioritaria esigenza, per il figlio, di vivere, nei limiti del possibile, con i genitori biologici e di essere da loro allevato da non è riconosciuta in astratto, ma è finalizzata allo sviluppo armonico del minore stesso, e presuppone quindi la concreta attitudine della famiglia biologica ad assicurare allo stesso il migliore apporto alla formazione ed allo sviluppo della sua personalità. Esso, pertanto, incontra i suoi limiti nell'oggettiva incapacità della famiglia di prestare le cure necessarie e di assicurare l'adempimento dell'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, configurandosi in tal caso lo stato di abbandono, il quale ricorre non soltanto in presenza di un rifiuto intenzionale o irrevocabile di assolvere i doveri genitoriali, ma anche quando i genitori non siano in grado di garantire al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalità e questa situazione non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio, per tale dovendosi intendere quella inidonea, per la sua durata, a pregiudicare il corretto sviluppo psico-fisico del minore (cfr. Cass., Sez. 1A, 10 agosto 2006, n. 18113; 9 luglio 2004, n. 12662; 28 marzo 2002, n. 4503).

Cass. civ. Sez. I, Sent., 29-10-2012, n. 18563

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