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06 novembre 2012
Giudicato implicito sulla sussistenza della giurisdizione
Tanto premesso, non vi sono ragioni che inducano a discostarsi dall'orientamento già espresso da queste Sezioni Unite che, pronunciando su identica questione, hanno già affermato (sentenza n. 9594 del 13 giugno 2012) che, se per effetto della non impugnazione della questioni di giurisdizione della sentenza che ha deciso il merito della controversia, si è formato il giudicato implicito sulla sussistenza della giurisdizione, la pronuncia di incostituzionalità della norma sul cui presupposto il giudice ha deciso nel merito non ha effetto su quel processo, perchè il rilievo del difetto di giurisdizione è ormai precluso.
In altri termini, una volta che il giudice di primo grado ha ritenuta la propria giurisdizione e ha pronunciato nel merito, la omessa riproposizione avanti al giudice di appello della questione di giurisdizione, determina che su di essa si formi il giudicato, con l'ulteriore conseguenza che la pronuncia di incostituzionalità non può riverberare alcun effetto.
Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 18-10-2012, n. 17839
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