06 novembre 2012

Competenza: tutto sul fermo amministrativo


Queste Sezioni Unite hanno infatti precisato ripetutamente (tra le ultime S.U. 20931 del 2011 e 5575 - 10147 del 2012) principii che appresso si riportano in sintesi:

(a) Il preavviso di fermo amministrativo rappresenta un atto autonomamente impugnabile anche se riguardante obbligazioni di natura extratributaria, trattandosi, in ogni caso, di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione, rispetto alla quale sorge, ex art. 100 c.p.c., l'interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa.

(b) In materia di fermo, la giurisdizione si ripartisce tra giudice ordinario e tributario a seconda della natura del credito azionato con la conseguenza per la quale, ove venga opposta una misura cautelare accedente ad una pretesa a sanzione per violazione del Codice della Strada, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, attesa la natura extratributaria del credito azionato.

(c) L'impugnazione della comunicazione di fermo amministrativo va proposta dinanzi al tribunale, competente ratione materiae, versandosi nell'ambito dell'esecuzione forzata.

Dalla applicazione alla specie di tali principii discende che, ammissibile il conflitto qui in disamina in relazione alla contestazione del mero preavviso di fermo accedente a contestata violazione del Codice della Strada, debbasi dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della contestazione stessa con statuizione della competenza de Tribunale competente per territorio. Su tali basi, cassata la declinatoria del Giudice di Pace, si dichiara la giurisdizione del G.O. e si rimettono le parti innanzi al Tribunale competente.

Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 18-10-2012, n. 17844

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