La parte che produca in giudizio dei documenti a sostegno d'una eccezione in senso stretto ha altresì l'onere di precisare a quale scopo sia avvenuta quella produzione documentale, la quale, in difetto di tale allegazione, non potrà essere invocata nei gradi successivi del giudizio. (Nella specie, il giudice d'appello aveva ritenuto tardiva la produzione in appello di documenti a sostegno dell'eccezione di compensazione, ed il soccombente aveva proposto ricorso per cassazione allegando che quei documenti erano stati già prodotti in primo grado. La Corte, rilevato come il ricorrente non aveva dedotto a quale fine fosse avvenuta la produzione documentale in primo grado, ha rigettato il ricorso). (Rigetta, App. Roma, 22/05/2006)
FONTI
CED Cassazione, 2013
Cass. civ. Sez. III, 16-04-2013, n. 9154 (rv. 626026)
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