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21 novembre 2012
Ius postulandi per le Università
..sia pure alla stregua di giurisprudenza successiva all'epoca di instaurazione del presente giudizio (Cass. 23 marzo 2011, n. 6672; Cass. 28 aprile 2011, n. 9451; Cass. 9 maggio 2011, n. 10103; Cass. 10 ottobre 2011, n. 21296; Cass. 28 giugno 2012, n. 10870), deve affermarsi che, a norma del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, art. 56, le Università statali hanno la facoltà di farsi assistere in giudizio, in alternativa all'Avvocatura dello Stato, anche da un avvocato del libero foro, a condizione però che sussista un'apposita e motivata delibera in tal senso, da sottoporre ai competenti organi di vigilanza; in tal caso, fermo restando che il mandato deve essere sottoscritto dal Rettore, il difensore ha l'onere di produrre - a pena di inammissibilità conseguente alla carenza dello ius postulandi - in primo luogo la previa specifica delibera di autorizzazione da parte del Consiglio di amministrazione o, qualora il Rettore abbia agito in via di urgenza, la successiva delibera di ratifica (Cass. 23 marzo 2011, n. 6672; Cass. 28 aprile 2011, n. 9451; Cass. 10 ottobre 2011, n. 21296) e, in secondo luogo, la prova della valida sottoposizione dell'uno e dell'altra al competente organo di vigilanza (come rimarcato soprattutto dalle richiamate Cass. n. 9451 del 2011 e n. 21296 del 2011);
Cass. civ. Sez. III, Sent., 26-10-2012, n. 18506
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