21 novembre 2012

Convalida tacita del contratto.


Le considerazioni che precedono possono sintetizzarsi nel seguente principio di diritto: "la convalida tacita del contratto di cui all'art. 1444 cod. civ., comma 2, non è integrata dalla mera richiesta, formulata dalla parte che avrebbe titolo a domandare l'annullamento, di eliminazione della situazione costituente l'oggetto del vizio del suo consenso (nel caso in esame: errore essenziale e riconoscibile sulla libertà da vincoli dell'immobile locato, invece assoggettato ad espropriazione forzata in fattispecie nella quale il conduttore non avrebbe potuto opporre la locazione all'eventuale aggiudicatario)".

Cass. civ. Sez. III, Sent., 26-10-2012, n. 18502

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