21 novembre 2012

Nullità e annullabilità delle delibere dell'assemblea condominiale


La decisione della Corte territoriale è conforme all'indirizzo costante di questa Corte, secondo cui debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto.

Ne consegue che la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta, non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale, la quale, ove non impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137 cod. civ., comma 3 (decorrente, per i condomini assenti, dalla comunicazione, e, per i condomini dissenzienti, dalla sua approvazione), è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio (Cass. S.U. n. 4806/05 e successive conformi).

Nè la particolare rilevanza economica della spesa rende l'oggetto della delibera eccedente l'ambito dei poteri della comunione, poichè l'oggetto esprime una categoria logico-giuridica suscettiva di qualificazione in termini di liceità, possibilità e determinabilità, ai sensi dell'art. 1346 c.c., e non un dato quantitativo, variabile secondo contingenti parametri di ordine economico.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-10-2012, n. 18660

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