27 novembre 2012

Giurisdizione e concorso a pubblico impiego


La prevalente (e più recente) giurisprudenza delle Sezioni unite ritiene che il candidato utilmente collocato in graduatoria ancora efficace può ricorrere alla giurisdizione del giudice ordinano solo nel caso in cui possa vantare un diritto perfetto all'assunzione, derivante da una decisione dell'amministrazione di coprire i posti vacanti mediante scorrimento della precedente graduatoria e la contestazione si rivolga contro le modalità di attuazione dello scorrimento. Nel caso invece in cui abbia deliberato la copertura dei posti mediante indizione di un nuovo concorse, l'Amministrazione esercita un potere autoritativo, di fronte al quale il candidato idoneo vanta solo un interesse legittimo tutelabile davanti al giudice amministrativo ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 4, (ord. 7.07.11 n. 14955 e sentenze 9.02.11 n. 3170, 16.11.09 n. 24185 e 18.06.08 n. 16527).

14.- Alla stregua di questa giurisprudenza, cui il Collegio intende dare continuità, deve ritenersi che la controversia ora in esame rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità.

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 31-10-2012, n. 18697



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