09 novembre 2012

Impugnazione inammissibile decorso il termine lungo dal deposito-pubblicazione della sentenza.


La sentenza impugnata reca in calce, dopo la sottoscrizione del Presidente del Collegio e dell'Estensore, una duplice attestazione a timbro del Cancelliere, riferita sia alla data dell'avvenuto deposito della sentenza in Cancelleria (1.12.09) che a quella della sua avvenuta pubblicazione (10.12.09).

Le Sezioni unite, risolvendo un contrasto interno alla giurisprudenza della Corte, hanno rilevato che "a norma dell'art. 133 c.p.c. la consegna dell'originale completo del documento-sentenza al cancelliere nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata, avvia il procedimento di pubblicazione della sentenza che si compie, senza soluzione di continuità, con la certificazione del deposito mediante l'apposizione, in calce alla sentenza, della data e della firma del cancelliere, che devono essere contemporanee alla data della consegna ufficiale della sentenza, in tal modo resa pubblica per effetto di legge. E' pertanto da escludere che il cancelliere, nell'espletamento di tale attività preposto alla tutela della fede pubblica (art. 2699 c.c.), possa attestare che la sentenza, già pubblicata per effetto dell'art. 133 c.p.c. nel momento del suo deposito, sia pubblicata in data successiva. Di conseguenza se sulla sentenza sono state apposte due date, una di deposito, senza espressa specificazione che il documento depositato contiene la minuta della sentenza, e l'altra di pubblicazione, tutti gli effetti giuridici derivanti dalla pubblicazione della sentenza decorrono dalla data del suo deposito" 

[...]

Facendo applicazione di questo principio, l'impugnazione ora in esame deve essere ritenuta inammissibile in quanto il ricorso è stato avviato alla notifica dopo la scadenza del termine annuale dal deposito-pubblicazione della sentenza impugnata, previsto dall'art. 327 c.p.c. (sentenza depositata in data 1.12.09, ricorso presentato all'ufficiale giudiziario il 6.12.10).

Cass. civ. VI - Lavoro, Ord., 18-10-2012, n. 17929

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