09 novembre 2012

Eccesso di potere giurisdizionale.


Il ricorso è privo di fondamento.

E' vero che può verificarsi un eccesso di potere giurisdizionale quando la decisione del giudice amministrativo esprima la volontà dell'organo giudicante di sostituirsi a quella dell'amministrazione, così esercitando una giurisdizione di merito in situazioni che avrebbero potuto dare ingresso soltanto alla giurisdizione di legittimità (e perciò all'esercizio di poteri cognitivi e non anche esecutivi) o eventualmente alla giurisdizione esclusiva (Sez. un. n. 23302 del 2011). E' vero anche che, al fine di distinguere le fattispecie nelle quali il sindacato della cassazione sulla giurisdizione del giudice amministrativo è consentito da quelle nelle quali esso è inammissibile, è decisivo stabilire se oggetto del ricorso è il modo con cui il potere di ottemperanza è stato esercitato oppure se sia in discussione la possibilità stessa, in una determinata situazione, di fare ricorso al giudizio di ottemperanza (Sez. un. n. 736 del 2012). Ma ciò non sta certo a significare che si verta in un'ipotesi di violazione dei limiti esterni della giurisdizione in qualsiasi caso in cui il giudice amministrativo abbia emesso la propria decisione all'esito di un giudizio di ottemperanza e quella decisione, invece, a parere del ricorrente, avrebbe dovuto essere adottata secondo le regole che dinanzi al medesimo giudice amministrativo disciplinano il giudizio di legittimità.

L'eccesso di potere giurisdizionale, che giustifica l'intervento delle sezioni unite della Cassazione, si verifica non per il fatto in sè che vi possa essere stato un errore nella scelta del rito, e tanto meno per l'eventuale violazione delle regole che ripartiscono la competenza tra differenti giudici amministrativi o che disciplinano i diversi gradi di quel giudizio. Situazioni, queste, nelle quali è astrattamente possibile configurare errores in procedendo, commessi dal giudice amministrativo nell'esercizio del suo potere giurisdizionale, ma non esorbitanza dai confinì di tale potere. L'ipotetico abuso dello strumento del giudizio di ottemperanza può risolversi in un vero e proprio eccesso di potere giurisdizionale solo se, per effetto dell'estensione della giurisdizione al merito, consentita dalla previsione dell'art. 134, comma 1, lett. a), c.p.a., ne sia derivato un indebito sconfinamento del provvedimento giurisdizionale nella sfera delle attribuzioni proprie dell'amministrazione (o, eventualmente, di un giudice appartenente ad un ordine diverso).

Nel caso in esame, nulla di tutto questo appare essersi verificato, non potendosi in alcun modo affermare che la declaratoria di nullità del provvedimento emesso dal commissario ad acta, operata dal Consiglio di Stato all'esito del giudizio di ottemperanza del quale si discute, corretto o meno che fosse l'iter procedurale che la ha preceduta, abbia implicato un esercizio di poteri di merito altrimenti riservati alla pubblica amministrazione o ad un giudice diverso da quello amministrativo.

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 19-10-2012, n. 17936


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