Sito di informazione giuridica a fini divulgativi. Segui il "blawg" dell'Avv. Maurizio Storti, Avvocato Cassazionista. Il blawg (o legal blogging) nato dall'unione delle due parole "blog" e "law" è finalizzato ad agevolare la comprensione, per tutti gli utenti interessati, dei temi di diritto e delle vicende "legali" così come fotografate dalla Corte di Cassazione, dalle Corti e dai Tribunali di merito i quali, con il loro diritto c.d. vivente, integrano le norme scritte.
23 ottobre 2012
Comunione legale - risoluzione per mutuo dissenso.
"il motivo è manifestamente infondato: l'attrice ha agito per fare valere una garanzia fideiussoria che le consentiva di richiedere al fideiussore la cancellazione dell'ipoteca iscritta su un bene in comunione familiare e per ottenere il controvalore della prestazione rimasta ineseguita.
Pertanto non era necessaria la partecipazione al giudizio del coniuge perchè, come ripetutamente affermato da questa Corte, la rappresentanza in giudizio per gli atti relativi all'amministrazione dei beni facenti parte della comunione legale spetta, a norma dell'art. 180 c.c., ad entrambi i coniugi e, quindi, ciascuno di essi è legittimato ad esperire qualsiasi azione sia di carattere reale o con effetti reali diretta alla tutela della proprietà (Cass. 27/2/2009 n. 4856), sia - e a maggior ragione - ogni azione relativa all'inadempimento di obbligazioni riguardanti la cosa comune (Cass. 30/10/2007 n. 22891; Cass. 9/1/2006 n. 75), senza che sia necessaria la partecipazione al giudizio dell'altro coniuge, non vertendosi in una ipotesi di litisconsorzio necessario. Il quesito non è pertinente alla fattispecie in quanto muove da un presupposto (il litisconsorzio necessario del coniuge) errato.
[...]
il motivo è infondato sotto entrambi i profili. E' corretto affermare che la risoluzione per mutuo dissenso richiede la forma scritta laddove tale forma sia prescritta per il contratto (come il preliminare avente ad oggetto un immobile) che si intende risolvere (cfr., ex multis e da ultimo Cass. 6/10/2011 n. 20445; v. anche Cass. 22/6/2000 n. 8491 per la necessità che anche le modalità delle restituzioni abbiano la stessa forma; Cass. 27/11/1997 n. 11939;Cass. 23/12/1995 n. 13104).
Tuttavia, nella fattispecie, il giudice di appello ha individuato, mediante attività interpretativa non sindacabile in questa sede, proprio in una scrittura (la fideiussione, a garanzia dell'obbligo del venditore di liberare l'immobile dall'ipoteca, prestata in favore della G. che acquistava l'immobile già oggetto di preliminare intercorso tra C. e Co.) la manifestazione della volontà risolutoria; C. e Co., infatti, con il documento contrattuale hanno garantito la liberazione dell'immobile dall'ipoteca per la realizzazione di un programma contrattuale chiaramente identificato, per il quale l'immobile doveva pervenire alla G. (così come esposto dallo stesso ricorrente) e in tal modo hanno inequivocabilmente espresso, nella forma prescritta, la loro volontà di non dare attuazione e, quindi, di risolvere il precedente accordo al fine di realizzare lo scopo ultimo degli accordi; d'altra parte non si comprende quale altra funzione avrebbero dovuto avere 1 menzionati accordi e garanzie se non proprio quella di fare pervenire il bene libero da ipoteche alla G. grazie all'impegno fideiussorio assunto dai due soggetti che avevano concluso il preliminare di vendita."
Cass. civ. Sez. II, Sent., 09-10-2012, n. 17223
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento