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23 ottobre 2012
Trasferimento a titolo particolare della cosa locata: no effetto retroattivo.
"Quanto al secondo argomento, per rilevarne la giuridica correttezza, basti ricordare che questa Corte, con riferimento alla locazione, ma con argomenti estensibili ad ogni rapporto che implichi la concessione in godimento di un bene e la detenzione indebitamente proseguita dopo il venir meno del rapporto, ha affermato che il principio stabilito in materia di locazione dall'art. 1602 c.c. (che fissa nel momento dell'acquisto del bene locato il subingresso dell'acquirente nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto di locazione) esclude per implicito che il fenomeno successorio, ex art. 1599 c.c. del trasferimento a titolo particolare della cosa locata possa avere effetto retroattivo e comporta, invece, che il rapporto di locazione viene a scindersi in due periodi distinti, rispetto a ciascuno dei quali l'unico contratto spiega i suoi effetti nei confronti di colui che in quel periodo ha la qualità di locatore; Ne consegue che l'acquirente dell'immobile locato (o comunque occupato indebitamente a seguito del venir meno del titolo contrattuale), pur subentrando in tutti i diritti e gli obblighi correlati alla prosecuzione del rapporto di locazione, deve considerarsi terzo rispetto ai diritti ed agli obblighi già perfezionatisi ed esauritisi a favore ed a carico delle parti originarie fino al giorno del suo acquisto (Cass. 2/12/2004 n. 22669;
Cass. 13/5/2008 n. 11895). In particolare questa Corte (Cass. 2/12/2004 n. 22669 cit.) ha ritenuto la legittimazione attiva del locatore che ha alienato l'immobile ad agire per il rilascio in relazione alla scadenza verificatasi anteriormente alla vendita, essendo il rapporto, al momento del trasferimento del bene, già cessato "de jure" e al riguardo ha osservato che "E' di palmare evidenza, pertanto che se...il contratto è stato concluso dalla dante causa ... la stessa è per ciò solo legittimata a agire in giudizio, ancorchè, per ipotesi non proprietaria del fondo (nè al momento della stipula del contratto nè successivamente)".
In conclusione il Comune ben poteva agire per il rilascio non in quanto proprietario, ma per il diritto alla riconsegna del bene che vantava per l'intervenuta scadenza del contratto con il quale il bene era stato concesso in godimento."
Cass. civ. Sez. II, Sent., 09-10-2012, n. 17222
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