09 novembre 2012

Giudizio di revocazione.


Secondo, infatti, la consolidata giurisprudenza di questa Corte, non sono deducibili nel giudizio di revocazione ex art. 395 cod. proc. civ., n. 3, le circostanze che, pur se emergenti da un documento che si assume non prodotto in giudizio per causa di forza maggiore, si sarebbero potute dedurre o eccepire in sede ordinaria ed altrimenti dimostrare in quella sede, concretandosi il concetto di forza maggiore di cui alla norma citata in una ignoranza assoluta dell'esistenza o del contenuto del documento non attribuibile a colpa dell'interessato; l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversano, di produrre in giudizio un documento decisivo - che, a norma dell'art. 395 cod. proc. civ., n. 3, consente l'esperimento dell'impugnazione per revocazione - non è, cioè, ravvisatile quando la parte, essendo a conoscenza dell'esistenza del documento in possesso dell'avversario (o di un terzo) non ne abbia richiesta l'esibizione ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ., sicchè la mancata acquisizione del documento si ricollega alla negligenza della stessa parte (ex plurimis, Cass. nn. 1879 del 1992, 9369 del 2006, 735 e 15534 del 2008).

Cass. civ. Sez. V, Ord., 19-10-2012, n. 17937

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