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09 novembre 2012
Notificazione: firma inintelligibile.
Inoltre, e in ogni caso, nella fattispecie la notifica dell'avviso di accertamento è stata eseguita a mezzo del servizio postale ordinario, con conseguente applicabilità del principio secondo il quale ai fini del perfezionamento della notificazione è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente; ne deriva che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poichè la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (cfr. Cass. n. 11708 del 2011; cfr., anche, Cass. nn. 1906 del 2008, 17598, 21309 e 25616 del 2010, 270 del 2012).
Cass. civ. Sez. V, Ord., 19-10-2012, n. 17939
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