27 novembre 2012

Accessione fluviale - definizioni


Il motivo non è fondato.

In tema di accessione fluviale, il presupposto perchè possa originarsi il diritto di accessione in favore dei proprietari confinanti dell'alveo derelitto di un fiume o torrente, secondo il disposto degli artt. 942 - 947 c.c. - nel testo precedente alla novella introdotta con L. 5 gennaio 1994, n. 37 e applicabile ratione temporis qualora la situazione ambientale cui si fa riferimento si sia verificata prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina - come nella specie - è che il corso d'acqua abbia abbandonato il letto per una forza spontanea, e non per l'opera dell'uomo (Cass. 27.1.2011 n. 1916; Cass. 31.1.2008 n. 2314).

A tal fine, è anche opportuno precisare che l'alveo del fiume si identifica nella porzione cava del terreno che il fiume stesso si è scavata naturalmente, e su cui le acque stesse scorrono fino al limite delle piene normali; appartenendo i fiumi al pubblico demanio, anche l'alveo su cui essi scorrono si considera pubblico, a meno che, e ciò solo in base alla vecchia normativa, non fosse intervenuto uno di quei fatti naturali, previsti dagli artt. 942 e 946 c.c., vecchia formulazione, l'uno relativo ai terreni abbandonati dalle acque correnti, e l'altro relativo all'alveo abbandonato, per i quali il legislatore aveva ritenuto opportuno (fino a che non è intervenuta la L. n. 37 del 1994, che ha assoggettato la proprietà del terreno abbandonato dall'acqua corrente e del terreno abbandonato a causa della formazione di un nuovo letto da parte del fiume al regime del pubblico demanio) farlo passare in proprietà dei privati (S.U. n. 16241 del 2011).

Ciò vuoi dire che, ai sensi dell'art. 947 c.c., nel testo anteriore alle modifiche di cui alla L. 5 gennaio 1994, n. 37, le accessioni fluviali comportano l'acquisto della proprietà a titolo originario da parte del proprietario rivierasco solo se si verificano per cause naturali (S.U. 26.7.2002 n. 11101; Cass. 27.1.2011 n. 1916; Cass. 31.1.2008 n. 2314).

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 31-10-2012, n. 18699

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