21 novembre 2012

Interessi sul credito cristallizzato


Tanto in applicazione del consolidato orientamento di questa Corte, dal quale prescinde la sentenza impugnata, secondo cui "una volta che la sentenza o il provvedimento abbiano acquistato efficacia esecutiva, il credito, nella somma globale liquidata dal giudice con riferimento alla data in cui il provvedimento è pronunciato, divenuto esigibile, produce interessi da sé. E siccome li produce, sino al momento in cui il credito non è estinto, in misura predeterminata, come effetto che la legge ricollega direttamente al fatto della condanna dal momento in cui diviene esecutiva, non c'è bisogno che il giudice pronunci condanna, al pagamento di tali interessi perchè essi siano da considerare non solo dovuti, ma coperti dalla efficacia esecutiva del titolo (Cass. 14 maggio 2003 n. 7371 in motivazione; Cass. 21 aprile 1999 n. 3944).

Anche di recente è stato ribadito che "quando la sentenza o il provvedimento di condanna hanno acquistato efficacia esecutiva, il credito, nella somma globale liquidata dal giudice con riferimento alla data in cui il provvedimento è pronunciato, divenuto esigibile, produce interessi di per se sino al momento in cui non è estinto, sicchè non c'è bisogno che il giudice pronunci un'apposita condanna al pagamento di tali interessi, coperti dall'efficacia esecutiva del titolo (Cass. 12 aprile 2011, n. 8298).

Cass. civ. VI - 3, Ord., 30-10-2012, n. 18692

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