21 novembre 2012

Opposizione a D.I. e riduzione della domanda


Nell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, solo l'opponente, nella sua sostanziale posizione di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, mentre l'opposto, rivestendo la qualità sostanziale di attore, non può proporre domanda diversa da quella fatta valere con l'ingiunzione, potendo domandare una somma minore di quella chiesta con l'ingiunzione, purchè non modifichi la causa petendi, ma non già una somma maggiore, neppure se tale causa petendi lasci immutata (Cass., Sez. 3, 29 marzo 2004, n. 6202; Cass., Sez. 3, 11 aprile 2006, n. 8423; Cass., Sez. 3, 5 giugno 2007, n. 13086; Cass., Sez. 3, 8 luglio 2010, n. 16155).

Cass. civ. Sez. II, Sent., 25-10-2012, n. 18357

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