18 novembre 2012

Travisamento del fatto e revocazione.


La censura, secondo cui la ricostruzione fattuale effettuata dalla Corte di merito è in contrasto con le risultanze probatorie, si risolve in una censura di travisamento del fatto. Il travisamento del fatto non può costituire motivo di ricorso per cassazione, poichè, risolvendosi in un'inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4 (Cass. 10/03/2006, n.5251; Cass. 20/06/2008, n.16809; Cass. 30.1.2003, n. 1512; Cass. 27.1.2003, n. 1202).

Cass. civ. Sez. III, Sent., 16-10-2012, n. 17702

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