18 novembre 2012

L'interesse all'impugnazione


Orbene, l'interesse all'impugnazione, manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire - sancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla relativa contraddizione alla stessa, dall'art. 100 cod. proc. civ. - va apprezzato in relazione all'utilità concreta derivabile alla parte dall'accoglimento del gravame, e si collega alla soccombenza, anche parziale, nel precedente giudizio, mancando la quale l'impugnazione è inammissibile. Conseguentemente deve escludersi l'interesse della parte integralmente vittoriosa ad impugnare la sentenza al solo fine di ottenere una modificazione della motivazione, salvo il caso che da quest'ultima possa dedursi un'implicita statuizione contraria all'interesse della parte medesima, nel senso che a questa possa derivare pregiudizio da motivi che, quale premessa necessaria della decisione, siano suscettibili di formare giudicato (cfr., in tali termina Cass. 10.11.2008 ed, in senso analogo, Cass. 23.5.2008 n. 13373). Nella specie non può certo ravvisarsi una ragione di pregiudizio per gli appellati nell'avere la Corte del merito aderito ad una interpretazione della normativa contrattuale collettiva successiva ad essi favorevole, onde deve ritenersi che il motivo di impugnazione, per i motivi indicati, sia inammissibile.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 16-10-2012, n. 17708

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