21 settembre 2013

Il nesso causale è provato anche in assenza di testimoni

Il terzo motivo è fondato.

Accertate in fatto l'esistenza di "materiale di risulta precipitato dal soffitto e dalle pareti del vano scala condominiale" e la caduta della S., la Corte d'appello ha tuttavia conferito determinante valenza in punto di difetto di prova di nesso causale tra presenza di materiali di risulta e caduta alla circostanza che "nessun testimone è stato in grado di precisare le modalità della caduta".

A parte il rilievo che non è immaginabile come un teste potesse con certezza attribuire la caduta alla presenza di materiale di risulta quand'anche avesse materialmente assistito all'evento (in ipotesi, conseguito ad una "scivolata"), è ovvio che in casi quale quello di specie la causa è sempre individuata presuntivamente in relazione al contesto.

Così, ad esempio, se un'autovettura slitta in un punto della strada dov'è presente del brecciolino, la causa dello slittamento ben potrà essere attribuita alla presenza di quel materiale anche se non vi siano stati testi che abbiano assistito alle modalità del fatto.

Lo stesso vale per le cadute su pavimento bagnato, o lungo scale con gradini sconnessi e così via.

Il vizio della motivazione sta allora nell'aver escluso la sussistenza di nesso causale solo perchè non v'erano testi che avessero assistito alle modalità della caduta (il che dipende esclusivamente dal caso), senza scrutinare se a diverse conclusioni potesse in ipotesi pervenirsi sulla scorta dell'apprezzamento di fatti idonei ad ingenerare presunzioni, così consentendo di inferire la ricorrenza del fatto ignoto (causa della caduta) da quello noto (presenza di materiali di risulta) alla luce delle nozioni di fatto comune esperienza, che integrano com'è noto una regola di giudizio.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 16-04-2013, n. 9140


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