21 settembre 2013

Se c’è occupazione sine titulo di un immobile altrui, c’è danno in re ipsa per il proprietario

Il motivo, in relazione alle denunciate violazioni di legge, è infondato. Le stesse difese della ricorrente depongono per la sussistenza dell'illecito, fondando la medesima le sue richieste sul suo inadempimento.

Inoltre, secondo l'orientamento tradizionale della giurisprudenza di legittimità, in caso di occupazione senza titolo di un immobile altrui (sia essa usurpativa o non), il danno per il proprietario del cespite è in re ipsa, ricollegandosi al semplice fatto della perdita della disponibilità del bene da parte del proprietario usurpato ed all'impossibilità per costui di conseguire l'utilità normalmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso (v. ex plurimis Cass. 10 febbraio 2011, n. 3223; Cass. 18 gennaio 2006, n. 827; Cass. 5 novembre 2001, n. 13630; v.
pure, da ultimo, Cass. 7 agosto 2012, n. 14222, secondo cui l'esistenza di un tale danno in re ipsa costituisce oggetto di una presunzione iuris tantum, che poggia sul presupposto dell'utilità normalmente conseguibile nell'esercizio delle facoltà di godimento e di disponibilità del bene insite nel diritto dominicale, presunzione che nella specie non risulta, del resto, essere stata superata).

Secondo il ricordato orientamento la determinazione del risarcimento del danno ben può essere, in tal caso, operata dal giudice sulla base di elementi presuntivi semplici, con riferimento anche al c.d. danno figurativo e, quindi, con riguardo anche al valore locativo del bene usurpato. A tali principi la Corte di merito si è correttamente conformata.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-04-2013, n. 8571


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