Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 1130, 1322, 1175 e 1375 c.c. e il vizio di motivazione sostenendo che il GdP ha errato nell'interpretare la disposizione del regolamento condominiale che obbliga l'amministratore all'osservanza del regolamento condominiale; in particolare l'art. 34 del regolamento, interpretato secondo buona fede, precluderebbe il ricorso alla procedura monitoria, senza previa messa in mora.
Il motivo è manifestamente infondato in quanto nella norma del regolamento non è fatto divieto all'amministratore di agire in via monitoria senza previa messa in mora.
La norma regolamentare si limita a fissare una regola di condotta dalla cui violazione potrebbe, in ipotesi, discendere una responsabilità da inesatto adempimento del mandato, ma non la preclusione processuale invocata.
Cass. civ. Sez. II, Sent., 16-04-2013, n. 9181
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