Con l'unico mezzo (violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 1141 e 1168 cod. civ., nonchè vizio di motivazione) ci si duole che la sentenza impugnata abbia illegittimamente accordato a An.Co. la tutela possessoria, pur in carenza, nella condotta antagonista, di alcuna privazione di un preesistente oggettivo possesso in capo allo stesso An.Co.. Il ricorrente sostiene che dalla convenzione del 30 aprile 1976 nascerebbe uno ius possidendi, non il factum possessionis, che costituisce il presupposto imprescindibile della tutela possessoria.
Il motivo è infondato.
E' esatto che, in tema di azione di reintegrazione nel possesso, il titolo da cui il deducente trae lo ius possidendi può solo integrare la prova del possesso, al fine di meglio determinare e chiarire i connotati del suo esercizio, ma non può sostituire la prova richiesta nel relativo giudizio, avendo il ricorrente l'onere di provare di avere effettivamente esercitato, con carattere di attualità, la signoria di fatto sul bene che si assume sovvertita dall'altrui comportamento violento od occulto (Cass., Sez. 2, 31 agosto 2005, n. 17567). Ed è del pari esatto che, quando, come nella specie, si invochi una situazione di compossesso a periodi alternati, l'esperibilità dell'azione di spoglio non è legata al diritto di compossedere la cosa comune, bensì al factum possessionis che si concreta nel potere sulla medesima di per sè considerato.
Ma da questo principio la Corte territoriale non si è discostata.
Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-11-2012, n. 21493
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