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18 novembre 2012
Competenza del Giudice del luogo di residenza dell'opponente all'esecuzione.
L'istanza di regolamento è fondata.
Va innanzi tutto sottolineata la ammissibilità del regolamento di competenza d'ufficio richiesto dal Giudice di Pace: a - in quanto l'art. 46 c.p.c., rende inapplicabili al giudizio davanti a tale giudice solo le norme concernenti il regolamento ad istanza di parte, ossia gli artt. 42 e 43 c.p.c., senza far riferimento al regolamento d'ufficio di cui al successivo art. 45 (Cass.5843/2006); b - in quanto la pur stringata esposizione del fatto contenuta nell'ordinanza, integrata dalla lettura del provvedimento declinatorio contro il quale è insorto il Giudice di Pace remittente (che costituisce pur sempre fonte di conoscenza acquisibile di ufficio, data la natura del vizio denunziato) era sufficiente a far valutare che il giudice originariamente adito aveva ritenuto che la competenza territoriale inderogabile del giudice di pace romano si radicasse in relazione al luogo di elevazione della contravvenzione L. n. 689 del 1981, ex art. 22.
Ciò posto va sottolineato che l'opposizione al preavviso di fermo era finalizzata a far valere i vizi formali della cartella esattoriale, rispetto alla quale il fermo costituiva misura latu sensu cautelare, così che il ricorso della C. si configurava come opposizione all'esecuzione forzata - sia pure nella sua fase prodromica di opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. - costituendo lo strumento necessario ad impugnare gli atti ad essa prodromici (vedi Cass. Sez. Un n. 11087/2010 in merito all'autonoma impugnabilità del preavviso di fermo [...] in merito all'equiparazione dell'opposizione a cartella esattoriale all'opposizione a precetto, anche ai fini della competenza territoriale: Cass. Sez. 6^ - 2, ord 8704/2011).
Ne risulta così confermata la competenza territoriale del giudice di pace del luogo di residenza della C. in ragione della natura dell'opposizione dalla medesima posta in essere e del combinato disposto dell'art. 615 c.p.c., comma 1; art. 27 c.p.c., e art. 480 c.p.c., comma 3.
La causa andrà riassunta nel termine indicato in dispositivo innanzi al giudice dichiarato competente che provvederà anche sulle spese del presente procedimento.
Cass. civ. VI - 2, Ord., 16-10-2012, n. 17749
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