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27 novembre 2012
Decorrenza assegno di divorzio
Con il secondo motivo, denunciando violazione di norme di diritto, si lamenta che la Corte d'appello non abbia anticipato la decorrenza dell'assegno alla data della domanda di divorzio, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 10, (ora comma tredicesimo a seguito della novella di cui al D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 23 bis conv., con modif., in L. 14 maggio 2005, n. 80), in considerazione della situazione di particolare indigenza della ricorrente, con conseguente violazione anche dei diritti fondamentali di cui all'art. 2 Cost., della dignità della persona e del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost..
Il motivo non può essere accolto.
Quello di anticipare la decorrenza dell'assegno alla data della domanda è un potere discrezionale del giudice, che dunque non è tenuto a disporre sempre tale anticipazione. Nè la legge prevede che sia tenuto a disporla sulla semplice constatazione della particolare indigenza dell'avente diritto; egli, invece, deve evidentemente procedere a una valutazione complessiva delle circostanze del caso, non ultime le condizioni economiche della parte obbligata e le sue esigenze di vita libera e dignitosa, sicchè non è profilabile alcuna dilazione di diritti fondamentali o del principio di uguaglianza.
Cass. civ. Sez. I, Sent., 31-10-2012, n. 18708
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