27 novembre 2012

Soppressione delle USL e isitutzione delle ASL: rapporti debito credito


La censura è poi fondata, avendo la giurisprudenza di questa Corte ormai del tutto consolidata enunciato al riguardo i seguenti principi in merito al riordinamento legislativo operato nella materia sanitaria dal D.Lgs. n. 502 del 1992 attraverso la soppressione delle USL, e l'istituzione delle Aziende unità sanitarie locali, aventi natura di enti strumentali della Regione, con riguardo alla gestione dei rapporti di debito e di credito delle soppresse USL: 1) Il legislatore statale è nuovamente intervenuto a disciplinare gli oneri delle regioni in ordine alla spesa per l'acquisto di beni e servizi, con la L. n. 724 del 1994, art. 6 con il quale ha disposto che in nessun caso è consentito alle stesse far gravare sulle ASL nè direttamente, nè indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali; e prevedendo, a tal fine, che le regioni disponessero apposite "gestioni a stralcio", con conseguente individuazione dell'ufficio responsabile delle medesime. Quindi con la L. n. 549 del 1995, art. 2, comma 14, stabilendo che per l'accertamento della situazione debitoria delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere al 31 dicembre 1994, le regioni dovevano attribuire ai direttori generali delle istituite aziende unità sanitarie locali le funzioni di commissari liquidatori delle soppresse unità sanitarie ricomprese nell'ambito territoriale delle rispettive aziende, e che le "gestioni a stralcio" erano trasformate in "gestioni liquidatorie", le cui risultanze, relative all'accertamento della predetta situazione debitoria, dovevano essere presentate, entro tre mesi, "ai competenti organi regionali". Ed infine con il D.L. n. 630 del 1996, convertito nella L. n. 21 del 1997 che ha continuato ad identificare nelle Regioni gli enti divenuti titolari delle passività delle soppresse USL e perciò obbligati a ripianarle (art. 1 e 2),alle stesse affidando anche le operazioni di ricognizione dei debiti e dei crediti proprio in tema di finanziamento dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali al 31 dicembre 1994; 2) le menzionate disposizioni normative, hanno in tal modo escluso l'ipotesi di successione delle ASL in universum ius alle preesistenti unità sanitarie,e, nel contempo, individuato nella regione il soggetto giuridico obbligato ad assumere integralmente a proprio carico i loro debiti: realizzando una successione a titolo particolare limitatamente a tali situazioni giuridiche pregresse, e così conseguendo lo scopo di affrancare la nuova gestione delle Aziende sanitarie da remore, intralci o pesi finanziari che non trovino causa nell'attività svolta da queste ultime; 3) siffatta finalità ha richiesto la creazione di strutture che operano per conto e nell'interesse degli enti successori (le Regioni) e che, (pur costituendo enti strutturalmente e finalisticamente diversi), sono rimaste in rapporto di compenetrazione organica con i medesimi anche quando sono state trasformate (dalla L. n. 549 del 1995) in "gestioni liquidatorie"; che fruiscono della soggettività dell'ente soppresso (prolungata durante la fase liquidatoria), e sono rappresentate dal direttore generale delle neo costituite AUSL, che, in veste di commissario liquidatore, agisce nell'interesse della regione. Ma per effetto di tale peculiare struttura possono assolvere alla funzione di tenere separata l'attività di accertamento delle obbligazioni delle cessate unità sanitarie da quelle delle nuove aziende sanitarie; nonchè di svolgere, su mandato dell'ente territoriale, compiti non limitati alla mera riscossione dei residui attivi ed al pagamento dei residui passivi, bensì estesi all'amministrazione e liquidazione della situazione debitoria, attraverso la fase dell'accertamento e ricognizione delle obbligazioni giuridicamente perfezionatesi nei confronti delle USL alla data del 31 dicembre 1994; 4) Il complesso sistema che ne risulta,comporta per effetto della rilevata successione ex lege delle Regioni, che la legittimazione sostanziale e processuale concernente i pregressi rapporti creditori e debitori delle soppresse USL spetta,anzitutto, a queste ultime; e spetta altresì all'organo di rappresentanza della gestione stralcio, che prolunga la soggettività dell'ente soppresso durante la fase liquidatoria: a nulla rilevando il cumulo delle legittimazioni che così si verifica in capo a diversi organi dello stesso ente successore, la quale risponde soltanto a criteri amministrativo - contabili, intesi ad assicurare la distinzione, scopo della riforma, delle passività già gravanti sugli enti soppressi rispetto alla corrente gestione economica degli enti successori.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 31-10-2012, n. 18707


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