27 novembre 2012

Equiparazione della colpa grave al dolo.


Con il primo motivo si deduce l'omessa pronunzia sulla domanda di nullità dell'intero contratto nell'ipotesi di invalidità di singole clausole, ex art. 1419 c.c.. Ci si riferisce, in punto di fatto, al patto limitativo di responsabilità entro il tetto previsto nel contratto (L. 10 milioni), corrispondente al valore massimo dei beni di cui era consentita la custodia nella cassetta di sicurezza.

Il motivo è infondato, perchè la clausola in questione non è affatto nulla; semplicemente, non è operativa in presenza di un comportamento della banca qualificato da colpa grave nella custodia dei beni: in applicazione piana del principio di cui all'art. 1229 c.c..

Con il secondo motivo si censura l'omessa pronunzia in ordine alla questione dell'applicabilità dell'art. 1225 cod. civ. sotto il profilo dell'imprevedibilità del danno risarcibile.

Anche questo motivo è infondato.

Una volta accertata, in ipotesi, la colpa grave, ne conseguirebbe non solo l'inoperatività della clausola limitativa di responsabilità, ex art. 1229 c.c., ma anche l'inapplicabilità dell'art. 1225 cod. civ., come da giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass., sez. 3, 30 settembre 2009 n. 20.948; Cass., sez. 1, 29 luglio 2004, n. 14.462). L'indirizzo si palesa in linea, del resto, con la tradizionale equiparazione della colpa grave al dolo, espressamente eccettuato dalla limitazione legale del danno da illecito contrattuale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 31-10-2012, n. 18706

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