27 novembre 2012

L'acquiescenza tacita alla sentenza


Questa Corte ha infatti ripetutamente affermato, con riguardo a casi analoghi a quello in esame (cfr., ad es., Cass. 6 marzo 2006 n. 4794 e 26 luglio 2010 n. 17532), che "L'acquiescenza tacita alla sentenza di cui all'art. 329 cod. proc. civ. è configurabile quando l'interessato abbia compiuto atti certamente dimostrativi della volontà di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia e dai quali, perciò, si possa desumere, in modo preciso ed univoco, l'intento di non avvalersi dell'impugnazione. Pertanto, non può essere considerata acquiescenza tacita - rispetto alla sentenza di appello che dichiari la nullità della decisione di primo grado e rimetta le parti al primo giudice - la riassunzione della causa davanti al giudice di primo grado quando siano ancora aperti i termini per l'impugnazione di detta statuizione, trattandosi di iniziativa riconducibile ad esigenze cautelative e, comunque, non incompatibile con la volontà di avvalersi di tale mezzo di impugnazione, che, se proposto, non può essere conseguentemente dichiarato inammissibile".

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 31-10-2012, n. 18704


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