27 novembre 2012

Notificazione presso la cancelleria se il domiciliatario è stato cancellato dall'albo.


In situazioni per molti versi analoghe all'attuale si è perciò affermato che, qualora la parte sia rappresentata da due procuratori, uno dei quali domiciliatario, ma quest'ultimo sia stato cancellato dall'albo, la notifica della sentenza va effettuata all'altro (essendo, con la cancellazione dall'albo del primo procuratore, venuta meno l'elezione di domicilio, ma non la rappresentanza conferita all'altro) e può essere eseguita sia presso la cancelleria del giudice che ha pronunziato la sentenza, sia al domicilio reale del detto procuratore, con la conseguenza che l'effettuazione della notifica presso la cancelleria fa decorrere il termine di legge ai fini dell'impugnazione (Cass. 10 febbraio 2000, n. 1460; e Cass. 27 giugno 2002, n. 9401).

Lungi dal contrastare tale indirizzo, gli ulteriori precedenti giurisprudenziali invocati in questa sede dalla difesa dei ricorrenti lo confermano. E' vero, infatti, che in più occasioni questa corte ha dato risalto alla circostanza che, ove l'attività del professionista domiciliatario successivamente cancellato dall'albo sia proseguita nel medesimo studio da altro legale e la notifica sia stata eseguita a mani di quest'ultimo, non si verte in un caso di notifica inesistente, bensì soltanto nulla, giacchè esiste pur sempre un qualche collegamento tra il destinatario della notifica, il luogo e le persone alle quali la copia dell'atto è stata consegnata, avendo riguardo al fatto che l'elezione di domicilio presso uno studio legale implica un riferimento anche all'organizzazione di detto studio in sè considerata (si vedano, tra le altre, Cass. 7 gennaio 2010, n. 58; e Cass. 22 aprile 2009, n. 9528). Ma questo conduce soltanto ad ammettere che l'invalidità di una siffatta notifica può essere sanata, in tutte le situazioni che comportano la sanatoria di una notifica nulla (e che, invece, non consentirebbero la sanatoria della notifica ove questa fosse da considerarsi giuridicamente inesistente). Non ne consegue certo che si tratti di una notìfica valida e quindi conforme al modello legale al quale deve adeguarsi chi è tenuto ad effettuarla.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 31-10-2012, n. 18714


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