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18 novembre 2012
Privilegio ex art. 2752 co. 3 cod. civ..
L'iter argomentativo in esame si chiude poi con l'orientamento, anch'esso consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex multis S.U. n. 11930/10; Sez. 1, n. 17202/11; n. 25242/10; n. 4861/10; n. 5297/09), secondo cui il privilegio previsto dall'art. 2752, comma 3 deve essere riconosciuto anche ai crediti relativi a tributi locali (quale per l'appunto la T.I.A., ma anche l'I.CI., l'I.R.A.P.) non compresi tra quelli contemplati dal R.D. n. 1175 del 1931 contenente il Testo Unico sulla finanza locale, atteso che la norma codicistica, con l'espressione "legge per la finanza locale" in luogo della precisa individuazione della predetta fonte normativa, intese rinviare non già ad una legge specifica istitutiva della singola imposta bensì all'atto astrattamente generatore dell'imposizione nella sua lata accezione, onde consentire l'aggregazione successiva di norme ulteriori in ragione della materia considerata, e ciò in conformità con la finalità del privilegio in questione, costantemente indicata da dottrina e giurisprudenza nell'assicurare effettivamente agli enti locali la provvista dei mezzi economici necessari per l'adempimento dei loro compiti istituzionali e quindi ravvisabile indifferentemente sia in riferimento ai crediti per tributi previsti dal T.U. del 1931, sia per quelli per tributi istituiti da leggi successive.
Cass. civ. Sez. I, Sent., 16-10-2012, n. 17768
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