All'esame del fatto processuale rilevante giova premettere la ricognizione delle coordinate giuridiche entro le quali viene a collocarsi l'eccezione su cui il ricorrente lamenta che la Corte di appello avrebbe pronunciato nonostante essa non sia stata proposta.
A tal riguardo, non si dubita che la decadenza dall'azione stabilita dall'art. 1669 cod. civ., al pari di altre ipotesi positivamente enucleate e di analogo tenore materiale (come quelle della garanzia per i vizi dell'opera appaltata, ex art. 1667 cod. civ., o della cosa compravenduta, ai sensi dell'art. 1495 cod. civ.: tra le altre, Cass., sez. 2, 12 luglio 1986, n. 4531; Cass., sez. 2, 19 dicembre 2011, n. 27334; Cass., sez. 2, 25 giugno 2012, n. 10579), debba essere oggetto di eccezione di parte e ciò malgrado che la denuncia dei gravi difetti o del pericolo di rovina dell'opera costituisca una condizione dell'azione di responsabilità esercitabile nei confronti dell'appaltatore o del costruttore-venditore. In tal senso, si è pronunciata questa Corte (Cass., sez. 2, 16 giugno 2000, n. 8187; Cass., sez. 2, 29 novembre 1996, n. 10624), precisando che l'onere del committente di fornire la prova di avere operato la denuncia entro l'anno dalla scoperta sorge allorquando il convenuto eccepisca la decadenza dall'azione per intempestività della denuncia. Ciò in linea con il disposto normativo di cui all'art. 2967 cod. civ., che individua due specie di decadenza: l'una a tutela di un interesse superiore, in materia cioè indisponibile, e per la quale quindi non è ammessa rinunzia ed è possibile il rilievo d'ufficio; l'altra, invece, posta a tutela di interessi individuali, essendone quindi consentita la rinuncia e necessitando di apposita eccezione, da proporsi ritualmente, affinchè il giudice possa pronunciare su di essa. A tale secondo tipologia di decadenza appartiene quella, di cui all'art. 1669 cod. civ., comma 1 collocandosi la materia da esso disciplinata nell'ambito dei diritti disponibili dalle parti.
Quanto al profilo della rituale proposizione di detta eccezione di decadenza, va poi messo in rilievo che, nella presente controversia, occorre avere riguardo anche al giudizio di appello, posto che trattasi di giudizio instaurato (nel dicembre 1991 e, dunque, prima del 30 aprile 1995) nella vigenza dell'art. 345 cod. proc. civ. nel testo anteriore a quello introdotto dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, sicchè per esso non operava il divieto dei nova in riferimento alle eccezioni di parte (non rilevabili d'ufficio).
2.3. - Venendo, quindi, all'esame diretto degli atti processuali - e tenuto conto del principio, che costituisce diritto vivente, per cui l'oggetto della domanda o dell'eccezione va individuato non solo in base alle espressioni letterali (eventualmente imprecise o improprie) adoperate nell'atto processuale, ma tenendo conto anche, e soprattutto, del contenuto sostanziale dell'atto stesso, quale si desume dal complesso delle tesi svolte, delle deduzioni e delle richieste formulate, ed avendo altresì riguardo alle finalità perseguite dalla parte (per tutte, Cass., sez. lav., 14 ottobre 1986, n. 6015) - è agevole rilevare, anche alla luce di quanto evidenziato nello scrutinio del primo motivo, che il tema dibattuto già in primo grado ed recepito nella sentenza del Tribunale di Messina era stato quello relativo ad un'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 1669 c.c., comma 1, e non già di prescrizione ai sensi del comma 2 della stessa disposizione. Sebbene, infatti, la società convenuta, nella comparsa di costituzione e risposta, avesse formulato un'eccezione di prescrizione legata alla garanzia per vizi e difformità dell'opera appaltata (dunque, ai sensi dell'art. 1667 cod. civ.), pur sempre correlata al fatto del decorso del tempo dall'asserita emersione dei vizi, il giudice di primo grado ha qualificato la domanda degli attori alla stregua dell'azione di responsabilità per rovina e difetti dell'edificio (ex art. 1669 cod. civ.) ed ha respinto l'eccezione della controparte in guisa di eccezione di decadenza, adducendo infatti che la convenuta non aveva "provato la conoscenza ultrannale da parte degli attori dei difetti costruttivi". Non solo su tale statuizione è mancata qualsivoglia censura in sede di gravame da parte dell'odierno ricorrente C.B. - il quale, nel chiedere la conferma In toto dell'appellata sentenza, ha altresì allegato (p. 2 della comparsa di costituzione in appello) che "l'azione è stata intrapresa entro l'anno di accertamento dei vizi" - ma, con l'atto di appello (p. 2), la società Ciraolo Costruzioni s.n.c., pur continuando a contestare la qualificazione dell'azione fornita dal Tribunale, ha chiesto, ancora sul presupposto che "i cosiddetti vizi denunciati non possano logicamente essere emersi solo dopo sette anni dall'avvenuta consegna dell'opera appaltata" (e, dunque, sempre sul rilievo fattuale di una supposta conoscenza del vizio da parte del committente in epoca ben precedente all'azione giudiziaria), che fosse "dichiarata la decadenza dalla garanzia e comunque la prescrizione dell'azione".
Sicchè, essendosi pronunciata la Corte di appello di Messina proprio sull'eccezione di decadenza dall'azione ex art. 1669 cod. civ. per mancata denuncia dei difetti entro l'anno dalla relativa scoperta (secondo quanto già evidenziato con l'esame del primo motivo), ciò ha fatto senza incorrere nel vizio di extrapetizione lamentato dal ricorrente.
Cass. civ. Sez. II, Sent., 19-10-2012, n. 18078
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