18 novembre 2012

Inadempimento dell'appaltatore


La Corte d'appello non ha tenuto conto che il Condominio aveva eccepito la responsabilità per inadempimento dell'appaltatore (inadempimento confermato dallo stesso giudice del gravame, là dove ha rilevato, sulla base della eseguita c.t.u., che l'appaltatore aveva omesso, per negligenza, di sigillare le tubazioni) e che, nel caso in cui l'opera sia stata realizzata in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche, il committente, convenuto per il pagamento del prezzo, può, al fine di paralizzare la pretesa avversaria, opporre in via di eccezione le difformità e i vizi dell'opera, non occorrendo, al detto fine, la proposizione, in via riconvenzionale, di una domanda di risoluzione (Cass., Sez. 2^, 17 maggio 2004, n. 9333; Cass., Sez. 2^, 20 marzo 2012, n. 4446).

Cass. civ. Sez. II, Sent., 19-10-2012, n. 18091

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