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18 novembre 2012
Le regole legali di ermeneutica contrattuale.
E' stato altresì più volte affermato da questa Corte che "Le regole legali di ermeneutica contrattuale sono esposte negli artt. 1362 - 1371 c.c., secondo un principio gerarchico: conseguenza immediata è che le norme cosiddette strettamente interpretative, dettate dagli artt. 1362 - 1365, precedono in detta operazione quelle cosiddette interpretative integrative, esposte dagli artt. 1366 - 1371 c.c., e ne escludono la concreta operatività quando la loro applicazione renda palese la comune volontà dei contraenti. Avuto riguardo a questo principio di ordinazione gerarchica delle regole ermeneutiche, nel cui ambito il criterio primario è quello esposto dal primo comma dell'art. 1362 c.c., ne consegue ulteriormente che qualora il giudice del merito abbia ritenuto che il senso letterale delle espressioni impiegate dagli stipulanti riveli con chiarezza ed univocità la loro volontà comune, così che non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l'intento effettivo dei contraenti, detta operazione deve ritenersi utilmente compiuta, anche senza che si sia fatto ricorso al criterio sussidiario dell'art. 1362 c.c., comma 2, che attribuisce rilevanza ermeneutica al comportamento delle parti successivo alla stipulazione" (cfr. Cass. 18 aprile 2002 n. 5635; Cass. 13 dicembre 2006 n. 26690; Cass. 28 agosto 2007 n. 18180).
Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 22-10-2012, n. 18119
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