Questa Corte, in una vicenda del tutto analoga a quella in esame (Cass. ss.uu. 8631/2010), ha già avuto modo di affermare la giurisdizione del giudice nazionale, sulla premessa secondo la quale la domanda risarcitoria risulta(va), come nella specie, attratta tout court nell'orbita dell'illecito precontrattuale, consumatosi attraverso la realizzazione di condotte diacronicamente preparatorie rispetto all'evento finale di danno, onde, alla stregua della prospettazione degli attori (nella quale non è dato rinvenire alcuna evidente falsa demonstratio di realtà funzionali a sviare il piano della valutazione dei fatti quoad iurisdictionis), il danno si sarebbe verificato a seguito della stipulazione di contratti di investimento cui i privati sarebbero stati indotti proprio dalla infedeltà/incompletezza del prospetto loro consegnato.
Tale attività rappresentativa, realizzata da parte delle società convenute, si è inequivocabilmente consumata in Italia, attraverso i diretti contatti tenuti e coltivati dalle società di investimento con i singoli sottoscrittori, senza che il luogo di materiale redazione del prospetto possa spiegare influenza ai fini che qui occupano il collegio trattandosi di attività del tutto neutra sino al momento dell'offerta agli investitori (offerta che, in ipotesi, avrebbe potuto anche non realizzarsi, ovvero realizzarsi secondo modalità diverse da quelle originariamente divisate dalle sue autrici).
Tale essendo la corretta qualificazione della domanda, non residuano dubbi sulla riconducibilità delle azioni di responsabilità proposte dagli odierni ricorrenti all'art. 5, comma 3 del ricordato regolamento CE, con conseguente affermazione della giurisdizione del giudice nazionale.
Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 19-10-2012, n. 18092
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