18 novembre 2012

Mutui agevolati ai dipendenti della banca e retribuzione imponibile ai fini contributivi.


Ciò premesso, occorre evidenziare che la questione è stata quindi decisa, in senso sfavorevole all'INPS, dalla sentenza 17 luglio 2012 n. 12244 di questa Corte.

In tale pronuncia è stato affermato il seguente principio di diritto: "Con riferimento alla disciplina di cui alla L. 30 aprile 1969, n. 153, artt. 3 e 6 (nel suo tenore originario) e precedente all'entrata in vigore delle disposizioni specifiche di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 18 e al D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, art. 3, comma 4, lett. b), affinchè nella stipulazione da parte di una banca con i propri dipendenti di mutui a prefissate condizioni più vantaggiose di quelle riservate all'ordinaria clientela sia ravvisabile un'attribuzione economica in favore del dipendente imputabile al rapporto di lavoro e costituente elemento della retribuzione imponibile ai fini contributivi, è necessario il concorso di condizioni contrattuali non giustificabili nel quadro dell'esercizio dell'attività imprenditoriale bancaria o di altri adeguati elementi di prova, esclusa di per sè la rilevanza della concessione del mutuo ad un tasso inferiore a quello degli interessi legali o la subordinazione della concessione del mutuo ad un determinato stato di servizio".

Il Collegio non ha motivo di discostarsi da tale pronuncia, sicchè il ricorso deve rigettarsi.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 22-10-2012, n. 18122

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