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18 novembre 2012
L'impresa designata dal FGVS non è parte se contumace.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare ripetutamente (Cass. Sez. 3, nn. 5761 del 2009 e 4010 del 2006; confronta anche Cass. Sez. 3, n. 11053 del 2009) che, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la comunicazione, di cui alla L. n. 990 del 1969, art. 25, comma 2, costituisce una "denuntiatio litis", che ha la funzione di portare a conoscenza dell'impresa designata (ovvero dell'impresa cessionaria), nella qualità di rappresentante del Fondo di garanzia per le vittime della strada, la pendenza della lite, senza, tuttavia, costituire una "vocatio in ius", non essendo previsto che essa contenga l'invito a comparire nè essendo richiamato - neppure per implicito - l'art. 269 c.p.c. in tema di chiamata di terzo in causa; ne consegue che, laddove l'impresa designata, cui sia stata trasmessa la detta comunicazione, non sia intervenuta volontariamente nel processo, essa non può definirsi parte (tanto meno necessaria) del giudizio, che debba essere presente nel giudizio di appello ovvero che in esso possa essere chiamata ad intervenire ad istanza di parte. Infatti, la citata L. n. 990 del 1969, stesso art. 25, comma 3 (il quale prevede, in deroga all'art. 344 c.p.c., che nella specifica materia "l'impresa designata può intervenire volontariamente nel processo, anche in grado di appello, proponendo, nella comparsa di costituzione, le istanze, difese e prove che ritiene di suo interesse") contempla una norma di carattere eccezionale ai sensi dell'art. 14 cc.dd. preleggi, come tale insuscettibile di applicazione oltre i casi ed i tempi in essa considerati.
In applicazione di questo principio, questa stessa sezione (Cass. Sez. 3, n.14648 del 2002) ha spiegato che, ove l'impresa designata non sia intervenuta volontariamente nel processo, essa non può definirsi parte - ancorchè "contumace" - del giudizio e, come tale, legittimata a proporre impugnazione della sentenza.
In altri termini, solo allorchè l'impresa designata compia la scelta processuale di intervenire in giudizio a seguito della denunziatio litis, essa ne diviene parte e il suo intervento da luogo a litisconsorzio necessario processuale con la conseguenza che è anche legittimata ad impugnare la sentenza pronunciata all'esito del giudizio in cui è intervenuta.
Viceversa, allorchè compia - come nella specie - la scelta processuale di rimanere inerte, essa non diviene parte processuale, neppure contumace, nel giudizio riassunto anche nei confronti del Commissario liquidatore della società in liquidazione e, quindi, non è legittimata ad impugnare la sentenza conclusiva di quel giudizio.
Cass. civ. Sez. III, Sent., 23-10-2012, n. 18155
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