21 novembre 2012

Sanzione aministrativa - pesca - tutela risorse biologiche delle acque marine


La L. n. 689 del 1981, citato art. 22-bis, infatti, dopo avere previsto al primo comma che l'opposizione si propone davanti al Giudice di pace, salvo quanto previsto ai commi seguenti, al comma secondo dispone che "l'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia: (...) d) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette (...)". Al comma 3 stabilisce ulteriormente che l'opposizione si propone altresì davanti al Tribunale: "(...) c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni (non ricorrenti nel caso di specie) previste dal R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla L. 15 dicembre 1990, n. 386 e dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285".

Orbene, è indubbio che la normativa, la cui violazione è stata contestata ai controricorrenti (L. n. 963 del 1965, art. 15, ratione temporis applicabile), è orientata alla tutela delle risorse biologiche delle acque marine e dell'attività di pesca, e a tal fine detta una serie di divieti, tra i quali quello di "(...) b) pescare con navi o galleggianti, attrezzi o strumenti, vietati dai regolamenti o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza o in difformità della necessaria autorizzazione, nonchè detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca".

Cass. civ. Sez. II, Sent., 29-10-2012, n. 18590

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