21 novembre 2012

Sulle cartelle di pagamento


Il motivo è fondato.

In sede di opposizione recuperatoria proposta avverso la cartella esattoriale emessa per la riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria per infrazioni al codice della strada, la mancata produzione, insieme al ricorso, della cartella determina un'impossibilità di verificare la tempestività dell'impugnativa soltanto provvisoria, comunque superabile attraverso la produzione dell'atto nel corso del giudizio (Cass., Sez. 6-2, 12 luglio 2011, n. 15320, sulla scia di Cass., Sez. Un., 28 gennaio 2002, n. 1006).

Poichè nella specie dal verbale della prima udienza, tenutasi il 25 ottobre 2005, del processo dinanzi al Giudice di pace risulta che la parte ricorrente ha esibito, in quella sede, gli originali delle cartelle impugnate, ha errato la sentenza impugnata a ritenere che la mancata osservanza dell'onere di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 22, comma 3 (allegazione, unitamente al ricorso, della cartella notificata) avesse impedito il controllo circa la tempestività del ricorso in opposizione.

Difatti, in corso in giudizio, per effetto dell'esibizione delle cartelle impugnate, il giudice era stato posto nelle condizioni di verificare, anche d'ufficio, la tempestività dell'opposizione (cfr. Cass., Sez. 2, 25 novembre 2008, n. 28147; Cass., Sez. 2, 9 luglio 2009, n. 16184).

Nè merita condivisione l'ulteriore ratio che sostiene la sentenza impugnata, ossia il fatto che la tardività del ricorso (depositato in data 4 aprile 2005) discendeva dalla emissione delle cartelle impugnate negli anni precedenti al 2005, giacchè, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22, il termine per impugnare l'ordinanza- ingiunzione o la cartella decorre, non dalla emissione dell'atto, ma dalla notificazione dello stesso.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 29-10-2012, n. 18591

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